Art. 3.
(Modifica dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 16 - (Domande di iscrizione). - Coloro che aspirano all'iscrizione all'albo devono farne domanda al presidente del tribunale.
      La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

          1) estratto dell'atto di nascita;

          2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;

 

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          3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;

          4) certificato di iscrizione all'ordine o collegio professionale o all'albo dei periti e degli esperti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o all'associazione degli iscritti agli albi del tribunale, conformemente all'articolo 15, primo comma;

          5) i titoli e gli attestati che l'aspirante ritiene di esibire per dimostrare la propria competenza in una determinata materia e la conoscenza delle regole che disciplinano l'attività del consulente nell'ambito della procedura giudiziaria».